Ritorna il criterio del “tenore di vita goduto in costanza di matrimonio” per la determinazione dell’assegno divorzile.

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Con l’ordinanza n. 4523 del 14.02.2019, la Corte di Cassazione, nel confermare una pronuncia della Corte d’Appello di Catania, ha ripreso il criterio del “tenore di vita goduto in costanza di matrimonio” ai fini della determinazione dell’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge.

Con la nota pronuncia della Suprema Corte n. 11504 del 10.05.2017, viene innovato il pregresso orientamento di legittimità all’esito di un percorso argomentativo che mette al centro il principio di auto responsabilità dei coniugi sullo sfondo di una concezione dell’istituto del matrimonio in linea con i tempi, così abbandonando il parametro del pregresso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio per adottare il nuovo criterio basato sull’adeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge richiedente l’assegno e sulla possibilità di procurarseli. Continua a leggere

Se la Chiesa dichiara nullo il matrimonio, stop all’assegno di mantenimento.

 

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Il matrimonio concordatario ovvero quello celebrato in Chiesa, con effetti anche civili, può essere dichiarato nullo da una sentenza del tribunale ecclesiastico, se sussistono alcuni motivi di particolare gravità, espressamente previsti dal Codice di Diritto Canonico, che permettono di considerarlo, quanto agli effetti, come se non fosse mai stato celebrato.
Si ricorda che, tra i più frequenti motivi di nullità del matrimonio ecclesiastico, vi sono l’esclusione di una delle finalità essenziali del matrimonio ovvero incapacità per insufficiente uso di ragione, incapacità per difetto di discrezione di giudizio, incapacità per cause di natura psichica, ignoranza, errore sulla persona del coniuge, dolo, condizione, timore o l’impotenza dell’uomo o della donna.
Una volta ottenuta la pronuncia di nullità del matrimonio da parte del tribunale ecclesiastico adito, è necessario ottenere anche il riconoscimento di tale sentenza al fine di procedere all’annotazione presso i registri dello stato civile. Continua a leggere

DIVORZIO: ASSEGNO DI MANTENIMENTO NEL CASO IN CUI IL CONIUGE BENEFICIARIO INSTAURI UNA NUOVA CONVIVENZA.

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In base all’art. 5, comma IV, della Legge 1 Dicembre 1970, n. 898, con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale può disporre l’obbligo di somministrare periodicamente l’assegno di mantenimento a favore del coniuge che non abbia mezzi adeguati di sostentamento o che comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive.

Tale somma sarà determinata tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, nonché del reddito di entrambi.

L’art. 5 della predetta Legge, al comma X, prevede altresì che l’obbligo di corresponsione dell’assegno cessi nel caso in cui il coniuge beneficiario passi a nuove nozze, fermo restando l’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli.

Tuttavia non è stata prevista una disciplina per le ipotesi in cui il coniuge instauri una convivenza di fatto senza convolare a nuove nozze.

Si è reso pertanto necessario l’intervento della Corte di legittimità per meglio definire tali casi.

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Illecito endofamiliare: il genitore che si è dimostrato disinteressato nei confronti dei figli è tenuto a pagare in favore degli stessi il risarcimento del danno.

Il Tribunale di Cassino, con la sentenza n. 832/2016, pubblicata il 15.06.2016, ha condannato un padre al risarcimento del danno non patrimoniale per abbandono morale della figlia minore, quantificato nella misura di € 52.000,00, ribadendo quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità in merito al risarcimento dell’illecito endofamiliare.

Nella giurisprudenza di legittimità è stata enucleata la nozione di “illecito endofamiliare” che si riferisce ai comportamenti illeciti tenuti da un componente della famiglia nei confronti di un altro soggetto dello stesso nucleo, e, di conseguenza, possono riguardare sia i rapporti fra i coniugi che i rapporti fra i genitori e figli (Cass. Civ. n. 26205/2013; Cass. Civ. n. 5652/2012; Cass. Civ. n. 18853/2011). Continua a leggere

L’adulterio commesso abitualmente nella casa familiare può configurare il reato di maltrattamenti in famiglia (Corte di Cassazione, Sez. III Penale, 3.04.2017, sentenza n. 16543). – Studio Legale OSS

Una recente pronuncia della Suprema Corte, Sezione III Penale, n. 16543 del 3 Aprile 2017, ha ritenuto sussistere il reato di maltrattamenti in famiglia, ex art. 572 c.p., nella condotta del marito il quale, avendo intrattenuto una relazione adulterina all’interno della casa coniugale, aveva provocato sofferenza ed umiliazione alla moglie.

Il reato in questione punisce chiunque, fuori dei casi indicati nell’art. 571 c.p., maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte. Continua a leggere