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La Consulta decide sull’ammissibilità dei referendum proposti
La discussione nel merito in commissione Giustizia alla Camera riparte in questi giorni, mentre in Aula il testo è calendarizzato per la fine di marzo. Un verdetto di ammissibilità, vedrebbe probabilmente calendarizzati i referendum in primavera, in coincidenza con la consultazione amministrativa.
Approda oggi alla Corte costituzionale la decisione sull’ammissibilità degli 8 referendum promossi da Lega, radicali e Associazione Coscioni. Sei di questi legati ai temi della giustizia, uno al fine vita e uno agli stupefacenti. Il giudizio è destinato ad avere un impatto immediato sulla cronaca politica perché molte delle materie oggetto dei quesiti riguardano il sistema elettorale per il rinnovo del Csm, ma soprattutto l’ordinamento giudiziario, sui quali da pochi giorni il consiglio dei ministri ha formalizzato le sue proposte.
Sul diritto di visita decide il giudice di merito – Corte di Cassazione – Ordinanza n. 24937/2019
Affido condiviso non vuol dire trascorrere il medesimo tempo con entrambi i genitori. La regola, infatti, non esclude che il figlio possa essere collocato prevalentemente presso uno dei due genitori con uno specifico regime di visita per l’altro. Ed è il giudice di merito a stabilire in concreto le modalità di esercizio del diritto di visita sempre nel rispetto dell’esclusivo interesse del minore. È quanto ha affermato la prima sezione civile della Cassazione con l’ordinanza n. 24937/2019.
Cass., Sez. un., 30 maggio 2019 (dep. 10 luglio 2019), n. 30475, Pres. Carcano, Est. Montagni, ric. Castignani
In data 10 luglio 2019 è stata depositata la motivazione della decisione assunta dalle Sezioni unite il 30 maggio 2019, relativamente alla commercializzazione dei derivati della c.d. “cannabis light”.
Le Sezioni unite hanno affermato il seguente principio di diritto: «La commercializzazione al pubblico di cannabis sativa L. e, in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel Catalogo comune delle specie di piante agricole, ai sensi dell’art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, e che elenca tassativamente i derivati della predetta coltivazione che possono essere commercializzati, sicché la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio, resina, sono condotte che integrano il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/90, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall’art. 4, commi 5 e 7, legge 242 del 2016, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività».
È reato di appropriazione indebita non restituire i beni all’ex coniuge
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 52598 del 22.11.2018, si è occupata della spinosa questione in merito alla configurabilità del reato di appropriazione indebita in caso di mancata restituzione dei beni all’ex coniuge dopo la separazione.
In particolare la Suprema Corte ha respinto il ricorso della ex moglie proposto avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce che aveva confermato la condanna della stessa per il reato di cui all’art. 646 c.p.
Con l’ordinanza n. 4523 del 14.02.2019, la Corte di Cassazione, nel confermare una pronuncia della Corte d’Appello di Catania, ha ripreso il criterio del “tenore di vita goduto in costanza di matrimonio” ai fini della determinazione dell’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge.
Con la nota pronuncia della Suprema Corte n. 11504 del 10.05.2017, viene innovato il pregresso orientamento di legittimità all’esito di un percorso argomentativo che mette al centro il principio di auto responsabilità dei coniugi sullo sfondo di una concezione dell’istituto del matrimonio in linea con i tempi, così abbandonando il parametro del pregresso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio per adottare il nuovo criterio basato sull’adeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge richiedente l’assegno e sulla possibilità di procurarseli. Continua a leggere