DIVORZIO: ASSEGNO DI MANTENIMENTO NEL CASO IN CUI IL CONIUGE BENEFICIARIO INSTAURI UNA NUOVA CONVIVENZA.

Mag 15 18

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In base all’art. 5, comma IV, della Legge 1 Dicembre 1970, n. 898, con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale può disporre l’obbligo di somministrare periodicamente l’assegno di mantenimento a favore del coniuge che non abbia mezzi adeguati di sostentamento o che comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive.

Tale somma sarà determinata tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, nonché del reddito di entrambi.

L’art. 5 della predetta Legge, al comma X, prevede altresì che l’obbligo di corresponsione dell’assegno cessi nel caso in cui il coniuge beneficiario passi a nuove nozze, fermo restando l’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli.

Tuttavia non è stata prevista una disciplina per le ipotesi in cui il coniuge instauri una convivenza di fatto senza convolare a nuove nozze.

Si è reso pertanto necessario l’intervento della Corte di legittimità per meglio definire tali casi.

Secondo un orientamento più estensivo, consolidato da numerose pronunce giurisprudenziali, è sufficiente che il coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento instauri una convivenza di qualsiasi tipo essa sia, anche nel caso in cui si tratti solo di “affettuosa amicizia”.

A tale orientamento è conforme una recente pronuncia della Suprema Corte, Sezione VI-1, del 8.03.2017, n. 6009, che accoglie il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna, la quale aveva stabilito che il semplice trasferimento stabile nella casa del nuovo compagno costituiva prova di mera coabitazione e non anche di convivenza more uxorio tale da terminare la perdita del diritto all’assegno di mantenimento.

La Corte di legittimità statuisce, in merito alla sentenza della corte territoriale, che “… appare del tutto illogica, non essendo dato comprendere quali siano, nella specie, gli elementi che varrebbero a distinguere la prima situazione dalla seconda …“.

Viene altresì affermato che non può porsi a carico del marito “l’onere di dimostrare il grado di intimità” intercorrente fra la ex e il suo nuovo compagno al fine di determinare se si tratti di convivenza more uxorio.

Pertanto ciò che rileva, in base a tale orientamento giurisprudenziale, è che sia stata instaurata una nuova convivenza caratterizzata dalla stabilità e continuità e che, quindi, appaia all’evidenza ben diversa da una mera coabitazione tra soggetti estranei (Cass. Civ., Sez. VI, 05.02.2018, n. 2732).

Un indirizzo più restrittivo richiede invece che sia provata la nascita di una famiglia di fatto.

Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, per convivenza more uxorio si intende “non soltanto il convivere come coniugi, ma individua una vera e propria famiglia, portatrice di valori di stretta solidarietà, di arricchimento e sviluppo della personalità di ogni componente, e di educazione e istruzione della prole” (Cass. Civ., 11.08.2011, n. 17195; Cass. Civ., 12.03.2012, n. 3923; Cass. Civ., 03.04.2015, n. 6855).

A questo orientamento ha aderito un’altra recente pronuncia della Suprema Corte, Sez. VI-1, 23.10.2017, n. 25074, secondo la quale la semplice convivenza con il nuovo compagno non fa cessare il diritto all’assegno di divorzio in quanto il coniuge obbligato a versare l’assegno è tenuto a provare i presupposti della nuova famiglia di fatto.

Pertanto sarebbe necessario dimostrare che la vera e propria famiglia di fatto sia “basata su un progetto e un modello di vita comuni e caratterizzata da stabilità e continuità”.

Tuttavia tale circostanza risulta essere una probatio diabolica per chi è esterno e non può di fatto conoscere le caratteristiche più intime del nuovo nucleo familiare.

Pertanto tale recente pronuncia giurisprudenziale stona rispetto all’orientamento ormai consolidato che stabilisce la perdita del diritto all’assegno di mantenimento nel caso in cui il beneficiario instauri una convivenza stabile e duratura con un nuovo compagno che risulti all’evidenza ben diversa da una mera coabitazione tra soggetti estranei.

Dott.ssa Claudia Vedovato

Studio Legale OSS

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Assegno di divorzio
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Assegno di divorzio
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Cessazione dell'obbligo di corrispondere l'assegno di divorzio nel caso di nuova convivenza
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