La Consulta decide sull’ammissibilità dei referendum proposti

La discussione nel merito in commissione Giustizia alla Camera riparte in questi giorni, mentre in Aula il testo è calendarizzato per la fine di marzo. Un verdetto di ammissibilità, vedrebbe probabilmente calendarizzati i referendum in primavera, in coincidenza con la consultazione amministrativa.

Approda oggi alla Corte costituzionale la decisione sull’ammissibilità degli 8 referendum promossi da Lega, radicali e Associazione Coscioni. Sei di questi legati ai temi della giustizia, uno al fine vita e uno agli stupefacenti. Il giudizio è destinato ad avere un impatto immediato sulla cronaca politica perché molte delle materie oggetto dei quesiti riguardano il sistema elettorale per il rinnovo del Csm, ma soprattutto l’ordinamento giudiziario, sui quali da pochi giorni il consiglio dei ministri ha formalizzato le sue proposte.

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Sul diritto di visita decide il giudice di merito – Corte di Cassazione – Ordinanza n. 24937/2019

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Affido condiviso non vuol dire trascorrere il medesimo tempo con entrambi i genitori. La regola, infatti, non esclude che il figlio possa essere collocato prevalentemente presso uno dei due genitori con uno specifico regime di visita per l’altro. Ed è il giudice di merito a stabilire in concreto le modalità di esercizio del diritto di visita sempre nel rispetto dell’esclusivo interesse del minore. È quanto ha affermato la prima sezione civile della Cassazione con l’ordinanza n. 24937/2019.

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Le motivazioni delle Sezioni unite sulla rilevanza penale della commercializzazione dei derivati della “cannabis light”

Cass., Sez. un., 30 maggio 2019 (dep. 10 luglio 2019), n. 30475, Pres. Carcano, Est. Montagni, ric. Castignani

 

In data 10 luglio 2019 è stata depositata la motivazione della decisione assunta dalle Sezioni unite il 30 maggio 2019, relativamente alla commercializzazione dei derivati della c.d. “cannabis light”.

Le Sezioni unite hanno affermato il seguente principio di diritto: «La commercializzazione al pubblico di cannabis sativa L. e, in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel Catalogo comune delle specie di piante agricole, ai sensi dell’art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, e che elenca tassativamente i derivati della predetta coltivazione che possono essere commercializzati, sicché la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio, resina, sono condotte che integrano il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/90, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall’art. 4, commi 5 e 7, legge 242 del 2016, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività».