Fondo patrimoniale: addio impignorabilità dei beni conferiti.

Nov 7 18

Il fondo patrimoniale è un istituto giuridico disciplinato dall’art. 167 c.c. in base al quale i coniugi possono riservare una parte del loro patrimonio a tutela dei bisogni della famiglia. Può avere adFondo-Patrimoniale oggetto sia beni immobili sia mobili iscritti in pubblici registri o titoli e tali beni rimangono di proprietà dei coniugi e gli eventuali frutti dagli stessi prodotti devono essere utilizzati per far fronte ai bisogni della famiglia. Inoltre non possono essere venduti né dati in pegno senza il consenso di entrambi i coniugi e, se ci sono figli minori, è necessaria l’autorizzazione del giudice per necessità o utilità evidente. Ma la conseguenza più importante di tale istituto giuridico è che i beni del fondo patrimoniale non possono essere oggetto di procedimento esecutivo e quindi aggrediti da eventuali creditori personali dei singoli coniugi.

Tale tutela non vale per tutti i tipi di debito, ma solo per quelli volti a soddisfare esigenze diverse dai “bisogni della famiglia” in quanto, per le obbligazioni assunte per le necessità familiari, possono essere aggrediti anche i beni oggetto del fondo patrimoniale.

In ogni caso, a prescindere dalla natura del debito, il fondo patrimoniale può sempre essere revocato entro cinque anni dalla sua costituzione nel caso in cui si dimostri che il debitore si è spossessato dei suoi beni per sfuggire dolosamente agli eventuali procedimenti esecutivi.

La giurisprudenza più recente ha allargato il concetto di “bisogni della famiglia” facendovi rientrare anche i debiti fiscali nei confronti dell’Agenzia delle Entrate fino ai debiti derivanti da obbligazioni assunte in ambito lavorativo, nonché le fideiussioni prestate per l’attività familiare (tra le ultime Cass. Civ. n. 16176/2018).

Alla base di tale interpretazione estensiva della Suprema Corte vi è il concetto che il lavoro del singolo coniuge si debba considerare “bisogno della famiglia” per cui i debiti che hanno origine dall’attività lavorativa possono aggredire i beni facenti parte del fondo patrimoniale.

Ci si chede se, in caso di fallimento, i beni del fondo patrimoniale possano essere aggrediti.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 2820 del 6 Febbraio 2018, si è espressa in senso affermativo.

Nel caso in questione veniva proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello che aveva dichiarato inefficace la costituzione di un fondo patrimoniale su alcuni immobili di un imprenditore dichiarato fallito nel biennio successivo, deducendo la falsa applicazione dell’art. 64 della legge fallimentare e dell’art. 167 e seg. c.c.

L’art. 64 della legge fallimentare prevede che gli atti a titolo gratuito sono privi di effetto rispetto ai crediti se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, con esclusione degli atti compiuti in adempimento di un dovere morale.

Nel ricorso per Cassazione veniva asserito che il fondo patrimoniale era stato costituito proprio per far fronte ad un dovere morale, in quanto era stato vincolato nel fondo l’appartamento costituente l’abitazione familiare e, di conseguenza, non era invocabile l’art. 64 della legge fallimentare.

La Suprema Corte ha statuito che la costituzione di un fondo patrimoniale non integra di per sé un adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge. Esso, al contrario, configura un atto a titolo gratuito e, di conseguenza, suscettibile di essere dichiarato inefficace a norma dell’art. 64 della legge fallimentare, in considerazione del fatto che i figli della coppia erano al momento già tutti adulti e titolari delle proprie attività imprenditoriali e che l’atto non riguardava solo la casa familiare ma anche un terreno edificabile e un intero stabile composto da diversi appartamenti e magazzini locati a terzi.

Inoltre, una recente sentenza della Corte di Cassazione ha confermato che non può essere pignorato o sottoposto a sequestro conservativo per un delitto commesso successivamente alla costituzione del fondo, salvo che la costituzione dello stesso sia stata fatta fraudolentemente (Cass. Civ. n. 12627 del 19 marzo 2018).

La Suprema Corte ha sottolineato, in particolare, che è necessario porre l’attenzione sull’art. 194 c.p. ai sensi del quale gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole prima di compiere un reato, non sono efficaci rispetto ai crediti ex art. 189 c.p. se si prova che furono commessi in frode alla legge.

Alla luce della recente evoluzione giurisprudenziale  si può quindi asserire che non è più possibile garantire un’assoluta intangibilità dei beni conferiti in un fondo patrimoniale in quanto potrebbero essere aggrediti da procedure esecutive sorte non solo in seguito ad obbligazioni nate per far fronte ai bisogni della famiglia.

Dott.ssa Claudia Vedovato

Studio Legale OSS

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Fondo patrimoniale
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Impignorabilità del fondo patrimoniale
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