Fondo patrimoniale: addio impignorabilità dei beni conferiti.

Il fondo patrimoniale è un istituto giuridico disciplinato dall’art. 167 c.c. in base al quale i coniugi possono riservare una parte del loro patrimonio a tutela dei bisogni della famiglia. Può avere adFondo-Patrimoniale oggetto sia beni immobili sia mobili iscritti in pubblici registri o titoli e tali beni rimangono di proprietà dei coniugi e gli eventuali frutti dagli stessi prodotti devono essere utilizzati per far fronte ai bisogni della famiglia. Inoltre non possono essere venduti né dati in pegno senza il consenso di entrambi i coniugi e, se ci sono figli minori, è necessaria l’autorizzazione del giudice per necessità o utilità evidente. Ma la conseguenza più importante di tale istituto giuridico è che i beni del fondo patrimoniale non possono essere oggetto di procedimento esecutivo e quindi aggrediti da eventuali creditori personali dei singoli coniugi.

Tale tutela non vale per tutti i tipi di debito, ma solo per quelli volti a soddisfare esigenze diverse dai “bisogni della famiglia” in quanto, per le obbligazioni assunte per le necessità familiari, possono essere aggrediti anche i beni oggetto del fondo patrimoniale. Continua a leggere

MEDIAZIONE ATIPICA – Il procacciatore d’affari ha diritto alla provvigione solo se iscritto all’albo dei mediatori

Con la Sentenza n. 19161 del 2 agosto 2017 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno  chiarito i confini che intercorrono tra le figure del mediatore, del procacciatore d’affari e dell’agente, e sono giunte ad affermare che anche il procacciatore d’affari – essendo sostanzialmente un “mediatore atipico” – è tenuto ad iscriversi all’albo dei mediatori per  maturare il diritto alla provvigione. Continua a leggere

VENDITA – Vizi della cosa venduta / responsabilità 1669 c.c. in capo al venditore che abbia eseguito lavori di manutenzione o ristrutturazione prima della compravendita

La recentissima sentenza emessa il 28 luglio 2017 n. 18891 dalla Corte di Cassazione Civile, Sezione Seconda, ha per oggetto una vicenda relativa ad un vizio presente su un immobile compravenduto; nello specifico, infiltrazioni d’acqua provenienti da un terrazzo a carico del locale sottostante.

In buona sostanza, l’acquirente, apprendeva, a distanza di due anni dal suddetto acquisto, che l’immobile presentava alcuni vizi, fino a quel momento rimasti occulti, causati da lavori di ristrutturazione eseguiti su indicazione di parte venditrice in epoca antecedente alla cessione dell’immobile.

L’acquirente, dopo aver tentato – vanamente – di ottenere un risarcimento in via stragiudiziale, instaurava un contenzioso presso la competente autorità giudiziaria invocando sia la garanzia per vizi, tipica della compravendita ex artt. 1490 c.c., sia la garanzia per rovina e difetti di cose immobili ex art. 1669 c.c. in materia di appalto in quanto le opere di ristrutturazione erano state eseguite sotto la direzione e controllo del venditore. Continua a leggere