Se la Chiesa dichiara nullo il matrimonio, stop all’assegno di mantenimento.

 

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Il matrimonio concordatario ovvero quello celebrato in Chiesa, con effetti anche civili, può essere dichiarato nullo da una sentenza del tribunale ecclesiastico, se sussistono alcuni motivi di particolare gravità, espressamente previsti dal Codice di Diritto Canonico, che permettono di considerarlo, quanto agli effetti, come se non fosse mai stato celebrato.
Si ricorda che, tra i più frequenti motivi di nullità del matrimonio ecclesiastico, vi sono l’esclusione di una delle finalità essenziali del matrimonio ovvero incapacità per insufficiente uso di ragione, incapacità per difetto di discrezione di giudizio, incapacità per cause di natura psichica, ignoranza, errore sulla persona del coniuge, dolo, condizione, timore o l’impotenza dell’uomo o della donna.
Una volta ottenuta la pronuncia di nullità del matrimonio da parte del tribunale ecclesiastico adito, è necessario ottenere anche il riconoscimento di tale sentenza al fine di procedere all’annotazione presso i registri dello stato civile. Continua a leggere