Fondo patrimoniale: addio impignorabilità dei beni conferiti.

Il fondo patrimoniale è un istituto giuridico disciplinato dall’art. 167 c.c. in base al quale i coniugi possono riservare una parte del loro patrimonio a tutela dei bisogni della famiglia. Può avere adFondo-Patrimoniale oggetto sia beni immobili sia mobili iscritti in pubblici registri o titoli e tali beni rimangono di proprietà dei coniugi e gli eventuali frutti dagli stessi prodotti devono essere utilizzati per far fronte ai bisogni della famiglia. Inoltre non possono essere venduti né dati in pegno senza il consenso di entrambi i coniugi e, se ci sono figli minori, è necessaria l’autorizzazione del giudice per necessità o utilità evidente. Ma la conseguenza più importante di tale istituto giuridico è che i beni del fondo patrimoniale non possono essere oggetto di procedimento esecutivo e quindi aggrediti da eventuali creditori personali dei singoli coniugi.

Tale tutela non vale per tutti i tipi di debito, ma solo per quelli volti a soddisfare esigenze diverse dai “bisogni della famiglia” in quanto, per le obbligazioni assunte per le necessità familiari, possono essere aggrediti anche i beni oggetto del fondo patrimoniale. Continua a leggere

La disciplina prevista per i vizi delle opere di ristrutturazione edilizia: la responsabilità dell’appaltatore ex art. 1669 c.c. si estende anche alle mere ristrutturazioni edilizie su immobile preesistente (Cass. Civ., S.U., 27.03.17 n. 7756).

 

appalti

La Suprema Corte, nella sentenza in commento, si è pronunciata in merito al contrasto che si era creato sulla possibilità di estendere la responsabilità dell’appaltatore ex art. 1669 c.c. anche agli interventi ulteriori realizzati nell’edificio rispetto all’originaria costruzione, esprimendo il seguente principio di diritto: “L’art. 1669 c.c. è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in generale, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, che rovinino o presentino evidente pericolo di rovina o gravi difetti incidenti sul godimento o sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest’ultimo”.

Si ricorda innanzitutto che l’art. 1669 c.c. è stato disposto in materia di appalto e, più precisamente, contempla una specifica responsabilità che va oltre e in aggiunta alla normale responsabilità per inadempimento contrattuale, prevista dagli art. 1667 e 1668 c.c., tant’è che da sempre la giurisprudenza (ma non l’unanimità della dottrina) ravvede nella norma in questione una fonte di responsabilità extracontrattuale. Continua a leggere