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È reato di appropriazione indebita non restituire i beni all’ex coniuge

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 52598 del 22.11.2018, si è occupata della spinosa questione in merito alla configurabilità del reato di appropriazione indebita in caso di mancata restituzione dei beni all’ex coniuge dopo la separazione.

In particolare la Suprema Corte ha respinto il ricorso della ex moglie proposto avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce che aveva confermato la condanna della stessa per il reato di cui all’art. 646 c.p.

La ricorrente deduceva come unico motivo la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, in relazione alla richiesta difensiva di assoluzione perché il fatto non sussiste.

In primis veniva quindi rilevato che la querela sporta dal marito, dopo quasi due anni dal provvedimento di separazione che autorizzava il coniuge a prendere i propri beni personali, sarebbe stata tardiva.

Pertanto non sarebbe configurabile il reato contestatole e la motivazione sul punto, specificamente dedotto con l’atto di appello, sarebbe stata del tutto carente.

Si ricorda che l’art. 646 c.c. punisce chiunque si appropria di denaro o altra cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

È un reato perseguibile a querela di parte e il termine per proporre querela è di tre mesi decorrente dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato.

In riferimento al caso di specie, risulta ragionevolmente pacifico che la ricorrente si era appropriata dei beni del marito, rifiutandone la restituzione, come dalla stessa confermato.

La ex consorte, nel corso del procedimento azionato, dichiarava infatti di aver “svuotato” il locale proprio in cui aveva portato i beni dell’ex marito per impedire a quest’ultimo di ritirarli.

In merito alla tardività della querela, gli Ermellini, avvallando le conclusioni dei giudici di merito, evidenziano come l’interversione del possesso, da cui decorre il termine per sporgere querela, sia determinato non dalla data della sentenza di separazione, come dedotto invece dalla difesa, ma dal momento in cui è stato negato il diritto al legittimo proprietario.

Questo è avvenuto solo nel momento in cui la persona offesa aveva comunicato all’imputata che avrebbe ritirato i propri beni custoditi in un locale di proprietà dell’ex consorte.

Di conseguenza il Collegio dichiarava inammissibile il ricorso proposto dall’ex moglie e confermava la sentenza della Corte d’Appello di Lecce che condannava la stessa per il reato di appropriazione indebita, ex art. 646 c.p.

Dott.ssa Claudia Vedovato

Studio Legale OSS

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Reato non restituzione bene all'ex coniuge
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Configura il reato di appropriazione indebita non restituire all'ex coniuge separato o divorzia i beni personali
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Avvocato Treviso
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