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NON SUSSITE IL REATO DI OMISSIONE DI SOCCORSO SE LA VITTIMA HA RIPORTATO MINIME LESIONI

Non è punibile il conducente di un veicolo se non provvede a soccorrere la vittima di incidente stradale che abbia riportato minime lesioni, così come ha stabilito la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza del 10 gennaio 2018, n. 54809.

Il fatto, come ricostruito dalla risultanze istruttorie dal giudice di primo grado, fa riferimento all’imputato, che mentre percorreva in automobile una zona centrale della città, aveva urtato contro il motociclo condotto da M.M., a bordo del quale era trasportata N.H.; sebbene quest’ultima avesse riportato a seguito dello scontro lesioni giudicate guaribili in 10 giorni, l’imputato si era allontanato omettendo di prestare soccorso; era stato immediatamente inseguito dal Maresciallo dei Carabinieri S. ed era stato costretto ad arrestare la marcia.

La Suprema Corte precisa preliminarmente che l’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 189, comma 7, Cod. Strad. che riguarda l’omissione di soccorso stradale, deve essere integrato anche dalla presenza del mero dolo eventuale, ravvisabile in capo all’utente della strada il quale, in caso di incidente ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare in termini di immediatezza la concreta eventualità che dall’incidente sia derivato danno alle persone, non ottemperi all’obbligo di prestare la necessaria assistenza ai feriti.

In altre parole, per la punibilità è necessario che ogni componente del fatto tipico (il danno alle persone e l’esservi persone ferite, necessitanti di assistenza) sia conosciuta e voluta dall’agente.

Quindi il dolo eventuale si configura normalmente in relazione all’elemento volitivo, ma che può attenere anche all’elemento intellettivo, quando l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso il rischio: quindi, perché sussista il reato di omissione di soccorso, è sufficiente che, l’agente si rappresenti la probabilità – o anche la semplice possibilità – che dall’incidente sia derivato un danno alle persone e che queste necessitino di assistenza e, pur tuttavia, accettandone il rischio, ometta di fermarsi.

I giudici di merito facendo riferimento solo alla condotta dell’agente, e quindi all’intensità del dolo, avevano escluso, nella fattispecie, l’applicabilità della particolare tenuità del fatto, ritenendo colpevole l’imputato di omissioni di soccorso, considerato che quest’ultimo aveva arrestato la marcia, solo dopo che il Maresciallo dei Carabinieri lo aveva raggiunto.

Ma, nella sentenza in esame, la Corte spiega, che già precedentemente la giurisprudenza della Cassazione, aveva statuito che  “la nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. Insomma, si è qui entro la distinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall’agente” (Cass. Pen. sent. 13681/16).

Quindi, alla luce della nuova giurisprudenza, perciò che concerne il reato di omissione di soccorso, occorrono due elementi tipici che sono la volontà dell’agente che omette di fermarsi, avendo questi già considerato che sussista la probabilità o la possibilità che dall’incidente sia derivato un danno alla persona, e la valutazione del fatto storico, di una situazione reale ed irripetibile, valutando tutti gli elementi concretamente realizzati dall’agente.

Praticamente, occorre valutare, caso per caso, sia l’elemento del dolo eventuale sia la situazione di fatto in riferimento alle lesioni riportate a causa del comportamento dell’agente.

I giudici di merito, spiegano gli ermellini nella sentenza in oggetto, non hanno tenuto conto dei concreti elementi riferibili alla realtà processuale ed alle emergenze istruttorie. In particolare, non è stato attribuito il dovuto rilievo alla natura delle minime lesioni riportate dalla persona trasportata sullo scooter, alla circostanza che quest’ultimo veicolo si fosse semplicemente inclinato a seguito dell’urto.

Tali elementi hanno indotto la Suprema Corte a ritenere che il fatto si possa ricondurre, senza necessità di ulteriori accertamenti, nella previsione dell’art. 131 bis c.p., ossia all’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

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Diritto Penale: omissione di soccorso
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Non è punibile il conducente di un veicolo se non provvede a soccorrere la vittima di incidente stradale che abbia riportato minime lesioni, così come ha stabilito la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza del 10 gennaio 2018, n. 54809.
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