Illecito endofamiliare: il genitore che si è dimostrato disinteressato nei confronti dei figli è tenuto a pagare in favore degli stessi il risarcimento del danno.

Set 18 17

Il Tribunale di Cassino, con la sentenza n. 832/2016, pubblicata il 15.06.2016, ha condannato un padre al risarcimento del danno non patrimoniale per abbandono morale della figlia minore, quantificato nella misura di € 52.000,00, ribadendo quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità in merito al risarcimento dell’illecito endofamiliare.

Nella giurisprudenza di legittimità è stata enucleata la nozione di “illecito endofamiliare” che si riferisce ai comportamenti illeciti tenuti da un componente della famiglia nei confronti di un altro soggetto dello stesso nucleo, e, di conseguenza, possono riguardare sia i rapporti fra i coniugi che i rapporti fra i genitori e figli (Cass. Civ. n. 26205/2013; Cass. Civ. n. 5652/2012; Cass. Civ. n. 18853/2011).

Tuttavia per lungo tempo la violazione dei doveri derivanti dal matrimonio (artt. 143 e 147 cod. civ.) non ha trovato una precisa collocazione all’interno della responsabilità civile in quanto sono previste specifiche discipline a difesa dei membri della famiglia.

Si pensi, ad esempio, alla pronuncia di addebito della separazione, ex art. 151, II comma, c.c., alla sospensione del diritto all’assistenza morale e materiale di cui all’art. 146, I comma, c.c. e agli ordini di protezione contro gli abusi familiari, ai sensi degli artt. 342 bis e ter c.c., sanzioni tipiche del diritto di famiglia, che per molto tempo portarono ad un’esclusione di una possibile applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c. nell’ambito dei rapporti familiari.

In ragione della crescente importanza attribuita all’individuo e al riconoscimento dei diritti inviolabili dello stesso, che trovano un elevato grado di riconoscimento e di tutela nella carta costituzionale (art. 2) e nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento, si è arrivati all’attribuzione di un ruolo prevalente alle esigenze del singolo rispetto ai bisogni della comunità familiare.

Su tale base, la violazione dei doveri di un genitore nei confronti dei figli (art. 147 c.c. “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare  e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis”) non trova la sua sanzione necessariamente e soltanto nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia.

La natura giuridica di tali obblighi (non solo codicistica ma anche costituzionale) implica che la relativa violazione possa integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c., come reinterpretato alla luce dei principi enucleati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 26972 del 2008, ripresa in una recente pronuncia (Cass. Civ. 16/02/2015, n. 3079).

La vicenda in esame, definita con sentenza n. 832/2016 del Tribunale di Cassino, contempla il caso di un padre assente per anni nella vita della figlia che, pur rispettando l’obbligo al mantenimento, si è limitato a vedere la minore solo in rare occasioni, dietro palesi sollecitazioni del Giudice, non facendo nulla per instaurare un legame affettivo con la figlia, delegando “l’Incombenza” alle di lui madre e sorella.

In tal caso, il Giudice adito ha sancito che, la privazione della figura genitoriale, soprattutto nella fase di crescita, integra un fatto generatore di responsabilità aquiliana, definita endofamiliare, “la cui prova può essere fornita anche solo sulla base di elementi presuntivi“, considerando la particolare tipologia di danno non patrimoniale in questione, consistente nella integrale perdita del rapporto parentale che ogni figlio ha diritto di realizzare con il proprio genitore e che deve essere risarcita per il fatto in sé della lesione” (Cass. Civ. 22.07.2014, n. 16657).

Pertanto, per un genitore non è sufficiente assolvere al dovere di mantenimento della prole poichè, se lo stesso risulta assente nella vita del figlio, è tenuto al risarcimento del danno fin dalla nascita.

A nulla è valso il tentativo del padre di dimostrare di aver sempre ottemperato agli obblighi di mantenimento della figlia in quanto a fondamento dell’illecito in questione vi è un danno non patrimoniale per abbandono morale della figlia minore.

Infine, in merito alla liquidazione del siffatto danno non patrimoniale, attesa la natura dello stesso, non può che essere equitativa, essendo comunque dimostrata la sussistenza di un danno risarcibile nell’an debeatur e stante l’obbiettiva impossibilità o particolare difficoltà di fornire la prova del quantum debeatur.

Il Tribunale di Cassino ha ritenuto di liquidare in € 52.000,00 il danno non patrimoniale per abbandono morale della minore, corrispondente ad € 4.000,00 per anno, dalla nascita alla data di emissione della sentenza.

Dott.ssa Claudia Vedovato

Studio legale OSS – Treviso

 

Summary
Illecito endofamiliare - risarcimento del danno
Article Name
Illecito endofamiliare - risarcimento del danno
Description
Il Tribunale di Cassino, con la sentenza n. 832/2016, pubblicata il 15.06.2016, ha condannato un padre al risarcimento del danno non patrimoniale per abbandono morale della figlia minore, quantificato nella misura di € 52.000,00, ribadendo quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità in merito al risarcimento dell’illecito endofamiliare.
Author
Condividi